Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34744 - pubb. 21/05/2026

Importante sentenza della Cassazione sulla opponibilità al fallimento dell'usucapione di beni immobili

Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 2026, n. 11423. Pres. Crolla. Est. D'Aquino.


Fallimento – Usucapione – Opponibilità



L’acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell’art. 103 l.fall., costituendo l’usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario che, in quanto fondata su un “fatto giuridico” (possesso e decorso del tempo), risulta opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile. (Principio di diritto enunciato dalla Corte). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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