Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34745 - pubb. 22/05/2026

Accordo di ristrutturazione e cram down fiscale: inammissibile l’omologazione in assenza di un accordo con altri creditori nel regime anteriore al correttivo 2024

Cassazione civile, sez. I, 16 Marzo 2026, n. 5918. Pres. Ferro. Est. Amatore.


Accordi di ristrutturazione – Cram down fiscale – Presupposti – Limiti



Nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024, l’omologazione forzosa ai sensi degli artt. 57 e 63, comma 2-bis, CCII presuppone l’esistenza di un accordo di ristrutturazione con altri creditori, ancorché insufficiente al raggiungimento della soglia legale.


Il meccanismo del cram down fiscale non può essere utilizzato per imporre l’adesione dell’unico creditore coinvolto, in assenza di un accordo con altri creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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