Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34748 - pubb. 22/05/2026
Sospensione dell’efficacia esecutiva in presenza di cartolarizzazione dei crediti e illegittimità della capitalizzazione degli interessi per difetto dei requisiti normativi
Appello Roma, 21 Aprile 2026. Pres. Romandini. Est. Papoff.
Cessione di crediti – Sentenza di primo grado – Efficacia esecutiva – Sospensione – Periculum in mora
La Corte di Appello di Roma accoglie, integralmente, l'istanza di sospensione proposta dal correntista, statuendo che: 1) sussiste il periculum in mora, essendo concreto il rischio di non poter recuperare le somme pagate, considerato che i crediti relativi a ciascuna operazione di cessione costituiscono patrimonio separato da quello della società e che non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto del crediti stessi; 2) nella fattispecie, il pagamento comporterebbe una grave difficoltà del recupero delle somme; 3) allo stato, l'impugnazione appare manifestamente fondata con riferimento ad alcuni profili della CTU; 4) è fondata la doglianza secondo cui occorre escludere la capitalizzazione degli interessi nei casi in cui il contratto non indichi il tasso annuo effettivo; 5) è fondata la doglianza secondo cui occorre escludere la capitalizzazione degli interessi in presenza di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, in quanto non soddisfacente la condizione posta dall'art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dello Studio Legale Giuseppe de Simone & Partners
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