Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34767 - pubb. 28/05/2026

Equa riparazione per irragionevole durata del processo e limite alla quantificazione dell'indennizzo

Cassazione civile, sez. II, 26 Marzo 2026, n. 7238. Pres. Tedesco. Est. Penta.


Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Indennizzo - Quantificazione - Limite dato dal valore del giudizio presupposto - Necessità - Procedura fallimentare - Entità del credito non soddisfatto e dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - Finalità - Periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto - Diritto all’indennizzo - Esclusione - Fondamento



In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e dei relativi pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti in corso di procedura, dovendosi distinguere, al fine di evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, tra la soddisfazione (sia pure parziale) intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della procedura concorsuale e quella intervenuta successivamente; ne consegue che, in relazione al primo periodo, non sussiste alcun diritto all'indennizzo e, non avendo precipua valenza il quantum del credito, non è configurabile un pregiudizio che giustifichi il riconoscimento del predetto indennizzo in ordine alle pretese soddisfatte (anche parzialmente) all'interno di tale fase (a differenza dei riparti intervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevole durata). (massima ufficiale)




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