Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34799 - pubb. 05/06/2026

La Cassazione ribadisce l’orientamento in tema di moratoria nella ristrutturazione del consumatore

Cassazione civile, sez. I, 29 Aprile 2026, n. 11676. Pres. Ferro. Est. Amatore.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Moratoria dei crediti privilegiati – Termine annuale – Interpretazione – Termine iniziale – Decorso di interessi legali nel biennio – Esclusione



Ai sensi dell’art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall’art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la moratoria fino a due anni dall’omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall’omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l’obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio. (Massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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