Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34941 - pubb. 10/07/2026
La Cassazione interviene sul tema del compenso del commissario nel concordato minore
Cassazione civile, sez. I, 17 Giugno 2026, n. 20477. Pres. Ferro. Est. Amatore.
Concordato Minore – Nomina del commissario giudiziale – Liquidazione del compenso – Analogia con il concordato preventivo – Esclusione – Criteri di determinazione
Alla stregua del criterio di rinvio codificato all’art. 74, ult. co., CCII, e tenuto conto della netta distinzione di ruolo tra l'organo tramite il quale il debitore è tenuto a presentare la proposta di concordato minore - l'OCC - e il commissario giudiziale che deve essere necessariamente nominato nel concordato preventivo, i cui compiti e funzioni divergono notevolmente dal primo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, occorre concludere che nel concordato minore il compenso spettante al commissario giudiziale, subentrato nelle funzioni dell’OCC, ai sensi dell’art. 78, comma 2 bis, CCII, deve essere parametrato ai criteri fissati dall’art. 16 del d.m. n. 202/2014 e, nel caso di concordato in continuità, si applica il secondo comma del predetto art. 16, per il quale il compenso è determinato sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo, e dunque sull’attivo indicato nella proposta e non su quello inventariato”. (Massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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