Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35026 - pubb. 31/07/2026
Applicabilità dell'art. 1129, co. 8, c.c., come modificato dalla l. 220 del 2012, ai rapporti in corso all’entrata in vigore della modifica
Cassazione civile, sez. II, 26 Marzo 2026, n. 7247. Pres., est. Scarpa.
AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA - Cessazione dell’incarico - Art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla l. n. 220 del 2012 - Applicabilità ai rapporti in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica normativa - Esclusione - Prorogatio - Esclusione - Diritto al compenso - Esclusione - Attività urgenti e indifferibili - Ammissibilità - Fattispecie
In tema di condominio degli edifici, l'amministratore di condominio, alla cessazione dell'incarico per la scadenza del termine di durata, o per la revoca o le dimissioni, ai sensi dell'art. 1129, comma 8, c.c., come modificato dalla l. 220 del 2012 - non applicabile ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore - non può continuare ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c., né ha più diritto ad alcun compenso per l'attività ulteriormente svolta, essendo tenuto ad eseguire, al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, le sole attività urgenti che non possono essere differite, senza danno o pericolo, in attesa della nomina assembleare o giudiziale del nuovo amministratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di appello che aveva escluso il compenso in favore di un amministratore, scaduto dall'incarico il 27 settembre 2012, prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina). (massima ufficiale)
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