Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35027 - pubb. 31/07/2026

Bonus facciate: decoro architettonico e impugnazione del condomino

Tribunale Potenza, 07 Giugno 2026. Est. Di Molfetta.


Bonus facciate - Decoro architettonico - Impugnazione del condomino



Nel caso deciso dal Tribunale di Potenza il condomino attore aveva impugnato una serie di delibere assembleari con cui erano stati approvati lavori di efficientamento energetico (Superbonus 110%) e di rifacimento delle facciate (Bonus Facciate).
I motivi di contestazione concernevano l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio, la compressione della proprietà esclusiva dovuta al restringimento del piano di calpestio dei balconi e la riduzione della visuale panoramica, nonché la mancata costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 c.c.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato le domande attoree, aderendo alle nostre tesi in difesa del Condominio e affermando che la tutela del decoro architettonico presuppone un effettivo deprezzamento economico dell'edificio, non essendo sufficiente una mera modifica estetica. Pertanto, non rileva che la facciata semplicemente abbia mutato aspetto per ritenere sussistente una lesione del decoro architettonico.
Il detto deprezzamento deve essere rigorosamente provato dall'attore.
Nel caso di specie, al contrario, il Condominio ha provato che gli interventi di efficientamento energetico hanno determinato un incremento del valore del fabbricato, come conseguenza del conseguimento di una migliore classe energetica.
In generale, il Tribunale ha sottolineato che l'efficientamento energetico e la tutela ambientale costituiscono finalità di interesse pubblico, prevalenti sulle doglianze del singolo condomino, anche in applicazione del principio di solidarietà condominiale.
Anche in base al detto principio di contemperamento di interessi, il Tribunale ha escluso, altresì, la lamentata lesione della proprietà esclusiva, ritenendo modeste e tollerabili le limitazioni prospettate (a fortiori considerando che il cappotto non era stato installato sul balcone dell'attore).
Quanto, infine, al fondo speciale, il giudice ha ritenuto non sussistente un interesse attuale all'impugnazione, poiché i lavori erano già stati ultimati e integralmente pagati, richiamando i precedenti del Tribunale di Venezia (7 aprile 2025, n. 1780) e del Tribunale di Roma (9 febbraio 2026, n. 1986).
Pertanto, la nullità di una delibera assembleare per mancata costituzione di fondo speciale non può essere sempre dichiarata tout court, prescindendo dallo sviluppo del rapporto negoziale dell'appalto. (Fabio Baldissara) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell'Avv. Fabio Baldissara


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