Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35031 - pubb. 01/08/2026
Avverso il provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. è ammesso il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c.
Cassazione civile, sez. III, 27 Febbraio 2026, n. 4501. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - Provvedimento sull'istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. - Rimedio - Reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. - Configurabilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. o ricorso per cassazione - Esclusione
Avverso l'ordinanza che - anche ai sensi dell'art. 618 c.p.c. - provvede sull'istanza di sospensione dell'esecuzione in conseguenza di un'opposizione esecutiva è ammesso esclusivamente il rimedio del reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. (impregiudicata la decisione nella fase di merito sulle questioni già proposte in quella sommaria), restando esclusa, invece, l'esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.c. o del ricorso per cassazione. (massima ufficiale)
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