Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35066 - pubb. 01/09/2026

Fondo di garanzia INPS e prosecuzione del rapporto durante l'esercizio provvisorio nella liquidazione giudiziale

Tribunale Torino, 26 Maggio 2026. Est. Cirvilleri.


L'esercizio provvisorio non modifica il criterio di individuazione delle ultime tre mensilità garantite dal Fondo - Fondo di garanzia INPS - Ultime tre mensilità - Liquidazione giudiziale - Esercizio provvisorio dell'impresa - Sospensione dell'attività lavorativa - Computo a ritroso


Le retribuzioni maturate durante l'esercizio provvisorio non si confondono con quelle anteriori alla liquidazione giudiziale - Fondo di garanzia INPS - Esercizio provvisorio dell'impresa - Retribuzioni maturate durante la prosecuzione dell'attività - Retribuzioni anteriori alla liquidazione giudiziale - Equiparazione - Esclusione



Ai fini dell'individuazione delle ultime tre mensilità garantite dal Fondo di garanzia, nel computo a ritroso non deve essere considerato il periodo di sospensione dell'attività lavorativa intercorrente tra l'apertura della liquidazione giudiziale e l'inizio dell'esercizio provvisorio dell'impresa.


Le prestazioni lavorative rese durante la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa autorizzata nell'ambito della liquidazione giudiziale costituiscono una fase distinta rispetto al lavoro prestato anteriormente all'apertura della procedura e non possono essere equiparate, ai fini dell'individuazione delle ultime tre mensilità garantite dal Fondo di garanzia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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