Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35071 - pubb. 02/09/2026
Le modifiche sostanziali possono riguardare il piano ma non l'accordo di ristrutturazione già omologato
Tribunale Roma, 15 Maggio 2026. Pres. Jachia. Est. Cavaliere.
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Modifiche successive all'omologazione - Modifiche sostanziali - Piano - Accordo con i creditori - Distinzione
Accordi di ristrutturazione dei debiti - Modifiche successive all'omologazione - Inserimento di nuovi debiti - Riduzione dello stralcio - Nuove garanzie - Modifica dell'accordo - Inammissibilità
L'art. 182-bis, comma 9, l.f., oggi riprodotto nell'art. 58 CCII, consente, dopo l'omologazione, l'introduzione di modifiche sostanziali del piano idonee ad assicurarne l'esecuzione, ma non autorizza la modifica degli accordi già conclusi con i creditori, poiché la disposizione richiama esclusivamente le modifiche del piano e non quelle del contenuto negoziale degli accordi.
È inammissibile il ricorso allo strumento previsto dall'art. 182-bis, comma 9, l.f. quando le modifiche prospettate non incidano soltanto sulle modalità esecutive del piano, ma comportino l'inserimento di nuovi debiti, la riduzione della misura dello stralcio originariamente concordato o altre modifiche del contenuto degli accordi omologati con i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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