Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35093 - pubb. 08/09/2026

L'opposizione con la quale il creditore intervenuto deduce l'invalidità dell'atto di pignoramento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi

Cassazione civile, sez. III, 09 Marzo 2026, n. 5276. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - Esecuzione forzata - Opposizione proposta da creditore intervenuto - Contestazione della validità del pignoramento - Qualificazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fondamento



In tema di esecuzione forzata, l'opposizione con la quale il creditore intervenuto deduce l'invalidità dell'atto di pignoramento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore (procedente o intervenuto) di procedere ad esecuzione forzata, può essere proposta solo dal debitore esecutato. (massima ufficiale)




Testo Integrale