Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35097 - pubb. 08/09/2026

CILA e autorizzazione sismica: l’assenza del previo assenso rende l’intervento sine titulo

T.A.R. Lazio, 21 Luglio 2026. Pres. Francavilla. Est. Licheri.


CILA utilizzata fuori dal proprio ambito applicativo


Tramezzature e preventiva autorizzazione sismica


Modifiche in corso d’opera e assenza di sanatoria strutturale


Natura della CILA e tutela del terzo



La comunicazione di inizio lavori asseverata presentata per opere che richiedano un diverso titolo edilizio o uno specifico atto di assenso è radicalmente inidonea a legittimare l’attività; l’intervento deve considerarsi eseguito sine titulo e il Comune è tenuto ad attivare i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi previsti dall’art. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001.


Le tramezzature con peso unitario superiore a 5,00 kN/m, richiedendo valutazioni specifiche sulla distribuzione dei carichi e sulla capacità portante, non sono compatibili con la dichiarazione di non incidenza strutturale; l’intervento rilevante per la pubblica incolumità deve essere preceduto dall’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale ai sensi degli artt. 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, indipendentemente dal titolo edilizio occorrente.


Le modifiche eseguite in corso d’opera che rendano l’assetto finale non incidente sulla statica dell’edificio non sanano la mancata denuncia o autorizzazione sismica preventiva, poiché il d.P.R. n. 380 del 2001 non contempla una sanatoria strutturale e configura il controllo antisismico come necessariamente anteriore all’esecuzione dell’intervento.


La CILA, quale comunicazione asseverata del privato, è priva di natura provvedimentale e non è suscettibile di annullamento; qualora le opere esulino dalla fattispecie legale, l’amministrazione non esercita poteri inibitori o di autotutela ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, ma gli ordinari poteri repressivi e sanzionatori in materia edilizia. (Gianluigi Iannetti) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime dell'Avv. Gianluigi Iannetti


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