Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35101 - pubb. 09/09/2026
Fondi comuni di investimento immobiliare: la SGR è soggetto passivo dell’IMU e la successiva liquidazione del fondo non incide sui debiti tributari anteriori
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 09 Marzo 2023, n. 7116. Pres. Sorrentino. Est. Mondini.
Fondi comuni di investimento immobiliare - Soggettività giuridica - Autonomia patrimoniale - Patrimonio separato - SGR - Titolarità formale
Fondi comuni di investimento - Patrimonio separato - Attività negoziale e processuale - SGR - Imputazione degli effetti al fondo
Fondi comuni di investimento - Soggettività autonoma - Esclusione - Struttura organizzativa - Autodeterminazione
Fondi comuni di investimento immobiliare - IMU - Soggetto passivo - SGR - Immobili compresi nel fondo
Fondi comuni di investimento - Liquidazione del fondo - Debiti tributari anteriori - SGR - Legittimazione passiva - Vicende sopravvenute - Irrilevanza
Fondi comuni di investimento - Liquidazione del fondo - Liquidatore - Poteri di amministrazione - Art. 57, comma 6-bis, TUF
I fondi comuni di investimento, compresi quelli immobiliari chiusi, sono privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio. Gli immobili acquistati nell’interesse del fondo sono pertanto formalmente intestati alla SGR, alla quale compete altresì la legittimazione relativa ai rapporti giuridici inerenti al patrimonio separato.
L’autonomia patrimoniale del fondo non comporta autonoma soggettività giuridica. Ogni attività negoziale o processuale relativa al patrimonio separato deve essere compiuta in nome della SGR che ne è titolare formale, con imputazione degli effetti allo specifico patrimonio del fondo.
Il fondo comune di investimento non costituisce autonomo soggetto di diritto, non essendo dotato di una struttura organizzativa minima con rilevanza esterna né di un autonomo potere di autodeterminazione delle proprie scelte; la mera distinzione del patrimonio rispetto a quello della SGR e dei partecipanti non è sufficiente ad attribuirgli soggettività giuridica.
La società di gestione del risparmio è soggetto passivo dell’IMU gravante sugli immobili facenti parte del patrimonio separato del fondo comune di investimento immobiliare gestito.
La successiva liquidazione del fondo e la nomina del liquidatore non incidono sulla legittimazione della SGR rispetto ai debiti tributari sorti in un periodo nel quale essa era ancora titolare della gestione. Ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento rileva infatti la situazione esistente nell’anno cui si riferisce l’imposizione, restando irrilevanti le vicende sopravvenute incidenti sulla gestione del fondo.
La liquidazione del fondo comporta l’attribuzione ai liquidatori dei poteri di amministrazione del patrimonio del fondo secondo la disciplina richiamata dall’art. 57, comma 6-bis, TUF, ma tale successione nella gestione non modifica retroattivamente l’imputazione delle obbligazioni sorte anteriormente alla liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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