Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35103 - pubb. 09/09/2026
Ordine di liberazione di un immobile occupato e impugnazione della decisione sul reclamo che decide la domanda riconvenzionale del curatore
Cassazione civile, sez. III, 26 Maggio 2026, n. 16285. Pres., est. Frasca.
TRIBUNALE FALLIMENTARE - Ordine di liberazione di un immobile occupato, emesso dal giudice delegato - Reclamo proposto dal conduttore - Domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione proposta dal fallimento - Provvedimento che decide il reclamo ex art. 26 l.fall. - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento
Il decreto con il quale il Tribunale fallimentare, provvedendo sul reclamo ex art. 26 l. fall., proposto dal conduttore di un immobile avverso l'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato, contestualmente decide anche sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla curatela di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, è impugnabile con l'appello e non con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacché la decisione, indipendentemente dalla forma e, dunque, dall'adozione con la cognizione sommaria propria del procedimento di reclamo, ha natura sostanziale di sentenza, resa all'esito di un giudizio di primo grado, provocato dalla proposizione della domanda riconvenzionale. (massima ufficiale)
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