Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10521 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 30 Marzo 2012. .


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Ricorso per sospensione delle azioni esecutive e cautelari - Pendenza di procedimento per dichiarazione di fallimento - Sospensione - Esclusione.



Le istanze di fallimento e il relativo procedimento non possono essere sospesi dalla presentazione della proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti, né tantomeno dalla presentazione del ricorso volto a ottenere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e la concessione del termine per il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l. fall., non solo perché la norma non contiene alcun riferimento letterale ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ma alle sole azioni esecutive o cautelari, ma anche perché la ratio della novellata disciplina è volta ad impedire che nel tempo intercorrente fra la predisposizione del piano e il raggiungimento dell'accordo e il suo deposito in tribunale ai fini dell'omologazione singoli creditori possano acquisire posizioni preferenziali sul patrimonio del debitore, impedendo di fatto la possibilità di dare esecuzione all'accordo volto a comporre l'insolvenza, senza peraltro incidere sul diverso e preminente interesse di natura pubblicistica che il debitore insolvente venga assoggettato a fallimento, risultando estromesso dal mercato, atteso che la procedura fallimentare mantiene un carattere latamente inquisitorio e pubblicistico. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)


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