Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10522 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 30 Marzo 2012. .


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Ricorso per sospensione delle azioni esecutive e cautelari - Allegazione dell'accordo - Necessità.



Già con l'istanza ex art. 182 bis, comma 6, volta ad ottenere l'inibitoria ( e in particolare in modo ancor più pregnante quando pendano istanze di fallimento) il debitore deve allegare non solo la prova della pendenza delle trattative e gli altri documenti richiesti dalla norma, ma anche la "proposta di accordo" che intende sottoporre ai creditori e quindi l'accordo di ristrutturazione dei debiti completo in tutti i suoi elementi, corredato dalla sua autocertificazione e dalla relazione del professionista che attesti l'idoneità della stessa proposta a rimuovere lo stato di insolvenza o di crisi e la veridicità dei dati aziendali, sulla cui base ha instaurato le trattative con il ceto creditorio, dovendo in tale fase mancare solamente la formalizzazione dell'accordo con i creditori, essendo pendenti le relative trattative, al fine di consentire al Tribunale un giudizio se pur necessariamente sommario di natura prognostica sulla sua idoneità a rimuovere lo stato di dissesto, non potendo certamente il tribunale basarsi su dati incompleti o parziali, sospendendo la decisione sulle istanze di fallimento in attesa che il piano prenda forma compiuta. (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)


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