Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10816 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 30 Settembre 2011. .


Concordato preventivo - Atti di frode - Comportamento atto ad ingannare i creditori sulla reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione - Pregiudizio della possibilità di compiere valutazioni di competenza sulla effettiva consistenza dell'attivo del passivo - Omissione di informazioni rilevanti.



La "frode", che costituisce elemento caratterizzante di tutti i comportamenti che, ai sensi dell'art. 173 l.f., possono condurre alla revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, deve intendersi quale comportamento che ha in sé l'attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, pregiudicando la possibilità per i creditori di compiere le valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la reale situazione giuridica degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa. Tale comportamento si può concretizzare nell'omissione, in sede di domanda di ammissione alla procedura, di informazioni rilevanti - individuate e indicate soltanto dal commissario giudiziale nella sua relazione - affinché i creditori possano esprimere un consenso informato alla proposta. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)


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