Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10817 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 30 Settembre 2011. .


Concordato preventivo - Atti di frode - Atti accertati dal commissario - Individuazione - Pregiudizio alla formazione del consenso dei creditori.



Per fatti "accertati" dal commissario, ossia non resi "noti" dal proponente, si intendono anche quelle operazioni (quali pagamenti preferenziali o atti di distrazione a favore di terzi) che, pur risultando annotate nelle scritture contabili - peraltro non depositate - non sono state rappresentate nella domanda dal proponente, così consapevolmente e volontariamente pregiudicando la formazione di un consenso informato dei creditori, in violazione di un "obbligo di informazione" che, nello spirito del nuovo concordato, deve ritenersi posto a carico dell'imprenditore. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)


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