Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10818 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 30 Settembre 2011. .


Concordato preventivo - Atti di frode - Atti resi noti dal debitore della proposta di concordato - Concordato quale risultato utile delle manovre effettuate in danno dei creditori - Rilevanza - Sussistenza.



Anche ove il debitore abbia reso note ai creditori alcune delle manovre effettuate in loro danno prima della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo si può riscontrare un "abuso del diritto" ( che conduce anch'esso alla revoca dell'ammissione al concordato), qualora da una valutazione complessiva della condotta tenuta dall'imprenditore emerga la prova che determinati comportamenti depauperativi del patrimonio siano stati posti in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, il quale così costituirebbe "il risultato utile della preordinata attività contraria al richiamato principio immanente nell'ordinamento". (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)


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