Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10884 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Pavia, 17 Aprile 2012. .


Immobili da costruire - Preliminare di vendita - Fideiussione obbligatoria e nullità del contratto - Ratio.



L' art. 2, comma 1, del D.Lgs. 122/2005 secondo cui “All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento...” é volto a tutelare il promissario acquirente permettendo il recupero delle somme versate fino alla stipula del contratto definitivo per il caso di inadempimento o stato di crisi del promittente venditore. (Andrea Balba) (riproduzione riservata)