Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11459 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 10 Maggio 2011. .


Fallimento – Iniziativa del P.M. – Contestuale domanda di concordato preventivo – Criterio della prevenzione.



Benché sia stato soppresso l’inciso del vecchio testo dell’art. 160 l.fall., la domanda di concordato preventivo deve essere trattata con precedenza rispetto ad una domanda di fallimento, attesa la funzione dell’istituto, volto a prevenire la dichiarazione di fallimento mediante il componimento del dissesto previsto nel piano di ristrutturazione dei debiti. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


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