Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11720 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Modena, 19 Novembre 2014. .


Accordo di ristrutturazione dei debiti – Controllo del tribunale in sede di omologazione – Tutela dei creditori estranei – Inidoneità in astratto della facoltà di opposizione a tutelare i creditori estranei



Il tribunale in sede di omologa deve garantire i creditori estranei (ed i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, primo tra tutti l’esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell’accordo, tenuto conto dell’assenza di un loro coinvolgimento negoziale (seppure in forme proceduralizzate attraverso il voto o il principio maggioritario, come avviene nel concordato preventivo); si ritiene infatti che, a fronte della mancanza - negli accordi di ristrutturazione - di una procedura che importi comunicazione effettiva ai creditori e possibilità di esprimere un consenso realmente informato, il mero rimedio dell’opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi laddove non fosse possibile al tribunale esercitare comunque un vaglio di merito sull’idoneità dell’accordo a consentire il superamento della crisi ed il pagamento dei creditori estranei alla ristrutturazione. (Filippo Casini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato