Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11964 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 04 Dicembre 2014. .


Concordato preventivo - Distinzione tra crediti concorsuali e crediti estranei al concorso - Distinzione - Modalità - Rilevanza del momento in cui sorge il credito, del titolo e dei fatti che ne costituiscono la radice causale



Il deposito del ricorso per concordato preventivo determina una netta cesura fra crediti concorsuali e crediti estranei al concorso, ove la distinzione tra le due categorie deve essere fatta con riferimento al momento in cui il credito sorge, in base al titolo ed ai fatti che ne costituiscono la radice causale. I crediti concorsuali, non importa se privilegiati o meno, non possono conseguire alcuna soddisfazione, nemmeno per via coattiva, al di fuori di quella prevista dal piano e dalla proposta soggetta ad ammissione, approvazione e omologazione, mentre i crediti estranei al concorso devono, invece, essere soddisfatti alle normali scadenze, senza che si possa loro opporre principi quali quelli della cristallizzazione del passivo, della concorsualità o di pari trattamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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