Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11965 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 04 Dicembre 2014. .


Concordato preventivo - Crediti originati da contratti pendenti - Individuazione della natura concorsuale o meno - Contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata - Distinzione - Rilevanza del momento dell'adempimento - Contratti di durata - Individuazione delle coppie di prestazioni - Distinzione tra prestazioni relative ad unità temporali anteriori e successive alla domanda



I vincoli contrattuali preesistenti alla domanda di concordato preventivo che siano tuttavia pendenti al momento della sua presentazione, in quanto le obbligazioni già sorte si trovano in stato di inesecuzione reciproca dal punto di vista funzionale, devono essere distinti dalle ordinarie posizioni debitorie rientranti nel regime del concorso. Pertanto, per stabilire se i crediti nascenti da un rapporto pendente rientrino o meno nella categoria dei crediti concorsuali del concordato preventivo, occorre distinguere tra crediti nascenti da contratti ad esecuzione istantanea (sia pur differita o ripartita in vari momenti temporali) e crediti nascenti da contratti di durata. Per i primi non è possibile scindere la reciprocità delle prestazioni dedotte in contratto, poiché in esse l'adempimento è unico, così come il sinallagma genetico e funzionale, ed il tempo costituisce solo una variabile accessoria utile a definire il momento dell'adempimento. Per tali crediti non vige, quindi, il divieto di cui all'articolo 168 L.F. ed il pagamento delle prestazioni anteriori deve avvenire regolarmente, senza necessità di autorizzazione del giudice, perché il pagamento legittimo di un debito pregresso ha natura ordinaria. Per quanto, invece, attiene ai contratti di durata, le reciproche prestazioni possono essere agevolmente separate in coppie a seconda del periodo temporale stabilito in contratto, in quanto il tempo costituisce l'unità di misura dell'adempimento, come avviene, ad esempio, nella somministrazione e nella locazione, ove l'obbligazione è estinta dal decorso di un termine entro cui si verifica la soddisfazione dei bisogni dedotti in contratto. In tal caso, il sinallagma genetico è unico, ma numerose sono quelli funzionali, tanto che è sempre possibile instaurare un rapporto di corrispondenza tra singoli periodi di esecuzione della prestazione continuativa e singole rate di corrispettivo contrattuale. Per tali contratti, i crediti per prestazioni relative ad unità temporali anteriori alla domanda sono sempre da ritenersi sorti prima della sua presentazione, sono soggetti al concorso e non possono essere soddisfatti se non nell'ambito della previsione del piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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