Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11966 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Udine, 04 Dicembre 2014. .


Concordato preventivo - Contratti pendenti - Rapporti di lavoro subordinato - Contratti di durata - Reciproche coppie di prestazioni - Rilevanza del tempo in cui vengono rese le prestazioni - Natura prededucibile dei crediti relativi a prestazioni eseguite dopo la domanda di concordato preventivo



I rapporti di lavoro subordinato rientrano nel novero dei contratti di durata, ove le reciproche coppie di prestazioni (lavoro-retribuzione) vanno valutate alla stregua del tempo in cui vengono rese. Conseguentemente, i crediti per prestazioni dei lavoratori dell'impresa insolvente poste in essere prima della domanda di concordato ed ancora insoddisfatti rientrano nell'ambito del concorso, mentre quelli relativi a prestazioni posteriori debbono essere soddisfatti regolarmente, alle scadenze contrattuali previste. Al riguardo, va precisato che non assume alcun rilievo il momento di esigibilità delle retribuzioni, in quanto esso non determina la natura concorsuale o meno del credito, dovendo, invece, aversi riguardo al momento in cui sono state svolte le prestazioni, adottando eventualmente i criteri fissati dai contratti collettivi per stabilire la quota giornaliera od oraria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato