Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13304 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 24 Aprile 2012. .


Locazione finanziaria - Fallimento - Ammissione al passivo del credito residuo del concedente con riserva di deduzione dell'importo da soddisfarsi sul ricavato della nuova collocazione - Ammissibilità.



Nel caso in cui il valore di mercato del bene non sia stato ancora determinato in contraddittorio fra la procedura fallimentare e il concedente (ad esempio con apposita valutazione effettuata in sede di inventario o nel corso dell'istruttoria prevista in sede di ammissione al passivo o della causa di opposizione) il credito del concedente può essere ammesso al passivo con riserva di deduzione del relativo importo per il quale opera la compensazione, trattandosi di una riserva sicuramente ammissibile, in quanto prevista dalla legge, secondo il disposto dell'art. 96, secondo comma, l. fall. L'eventuale riserva dovrà essere sciolta con il meccanismo previsto dall'art. 113 bis l. fall. una volta che il creditore istante o il curatore - collocato il bene - abbiano presentato la relativa istanza. (Giulia Gabassi) (riproduzione riservata)


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