Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14286 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 15 Ottobre 2015. .


Concordato preventivo - Offerte concorrenti - Contratto finalizzato alla vendita differita dei beni - Potere/dovere del giudice di sciogliere il debitore - Modifica della proposta del piano in conformità all'esito della gara



È necessario dar corso al procedimento competitivo di cui all'articolo 163-bis legge fall. anche quando il debitore abbia stipulato un contratto finalizzato alla vendita differita dei beni; in tal caso, il giudice ha il potere/dovere di sciogliere il debitore dagli obblighi contrattualmente assunti per permettergli di modificare la proposta ed il piano di concordato in conformità all'esito della gara, con la precisazione che tale scioglimento avrà luogo solo al momento dell'aggiudicazione ad un diverso soggetto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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