Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16667 - pubb. 08/02/2017

Collocamento a riposo del magistrato ed estinzione del procedimento disciplinare

Cassazione Sez. Un. Civili, 16 Dicembre 2016, n. 25971. Est. Petitti.


Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni - Disciplinare magistrati - Art. 23 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Interpretazione che escluda, nell'ipotesi di collocamento a riposo dell'incolpato, l'automatica estinzione del procedimento e delle misure cautelari disposte - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza



È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del d.lgs. n. 109 del 2006, ove interpretato in senso diverso da quello che il collocamento a riposo del magistrato determina, come effetto automatico, l’estinzione del procedimento disciplinare e la cessazione della misura cautelare della sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, atteso che, pur essendo venuta meno l’appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario, restano in discussione questioni che, ai fini della loro soluzione, postulano un definitivo accertamento della legittimità, o meno, della misura medesima. (massima ufficiale)