Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16720 - pubb. 15/02/2017

Sanzione del trasferimento d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato solo da e verso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana

Cassazione civile, sez. III, 22 Novembre 2016, n. 23720. Est. Vincenti.


Disciplina della magistratura - Sanzioni - Provvedimento disciplinare a carico di magistrato amministrativo - Sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio - Asserita disparità di trattamento tra magistrati del TAR e del Consiglio di Stato - Ipotizzata illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni

Disciplina della magistratura - Sanzioni - Provvedimento disciplinare a carico di magistrato amministrativo - Sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio - Asserita assenza di previsione legale - Esclusione - Ragioni



E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione dell’art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 32 della l. n. 186 del 1982 e 21, comma 6, del r.d. n. 511 del 1946, nella parte in cui assoggetterebbero i soli magistrati del T.A.R., e non anche quelli del Consiglio di Stato, alla sanzione disciplinare del trasferimento d’ufficio ad altra sede, dovendo escludersi la pretesa disparità di trattamento non solo in ragione della diversità delle rispettive qualifiche (e, dunque, della disomogeneità delle situazioni poste a confronto), quanto, soprattutto, del fatto che il trasferimento d’ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato risulta possibile da e verso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana, che si pone, pur con alcune peculiarità attinenti al suo funzionamento ed alla sua composizione, come una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, considerato come giurisdizione speciale unitaria. (massima ufficiale)

In tema di sanzioni disciplinari nei confronti di magistrati amministrativi, può essere comminata la sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio in applicazione della norma (rilevante "ratione temporis") di cui all'art. 21, comma 6, del r.d. n. 511 del 1946 (recante "Guarentigie della magistratura"), in forza del rinvio ad essa effettuato - per quanto non diversamente disposto dalla l. n. 186 del 1982 (in tema di "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali")- dall'art. 32 della medesima legge, nonché considerato che l'art. 25 della stessa l. n. 186 del 1982 fa riferimento alla possibilità di un trasferimento d'ufficio per ragioni diverse da quelle amministrative, nei casi previsti dalla legge. (massima ufficiale)