Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19000 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 12 Gennaio 2018. .


Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Cessione del credito - Opponibilità ai creditori concordatari - Notifica in data anteriore alla domanda di concordato



L'eventuale cessione del credito eccepita dalla banca per contrastare gli effetti derivanti dallo scioglimento dei rapporti di mandato all'incasso relativi alle linee autoliquidanti è opponibile al debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo solo se notificata in data anteriore alla domanda di concordato e ciò per effetto del richiamo all'art. 45 l.fall. operato dall'art. 169 l.fall., il quale rende prive di effetto rispetto ai creditori le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi se compiute dopo la presentazione della domanda concordataria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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