Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19002 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Udine, 12 Gennaio 2018. .


Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Efficacia - Notifica all'altro contraente - Necessità



Gli effetti del provvedimento che ai sensi dell'art. 169-bis l.fall. autorizza la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti produce effetti dal momento della notifica all'altro contraente, in quanto alla autorizzazione concessa dal tribunale deve far seguito la manifestazione di volontà del richiedente di esercitare il proprio diritto potestativo di sospendere o sciogliere il vincolo contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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