Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1954 - pubb. 14/01/2010
Trattamento differenziato dei creditori e formazione delle classi
Tribunale Pordenone, 21 Ottobre 2009. Est. Petrucco Toffolo.
Concordato preventivo – Trattamento differenziato dei creditori – Formazione delle classi – Necessità.
Concordato preventivo – Soddisfazione parziale dei creditori privilegiati – Relazione del professionista – Contenuto – Ipotesi di riparto fallimentare – Indicazione delle azioni recuperatorie, di responsabilità e revocatorie – Necessità.
Concordato preventivo – Soddisfazione parziale dei creditori privilegiati – Classi – Rispetto delle cause di prelazione – Nuova finanza.
Il ricorso alla formazione delle classi è indispensabile tutte le volte che il piano del concordato preventivo preveda trattamenti differenziati tra i creditori e ciò indipendentemente dalla eterogeneità dei loro interessi economici. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La funzione della relazione di cui all’art. 160, comma 2, legge fallimentare è quella di individuare la misura minima della percentuale di soddisfazione che i creditori privilegiati, dei quali il piano non prevede l’integrale soddisfazione, otterrebbero in caso di liquidazione; la relazione dovrà a tal fine ricostruire un’ipotesi di riparto fallimentare che prenda in considerazione tutti i diritti mobiliari, ivi compresi i diritti di credito, le azioni di responsabilità verso gli organi sociali nonché le azioni revocatorie ordinarie e fallimentari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il principio contenuto nell’ultimo periodo dell’art. 160, comma 2, legge fallimentare, secondo il quale, in caso di soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, il trattamento stabilito per ciascuna classe non deve alterare l’ordine delle cause di prelazione, può essere derogato solo nel caso di apporto di nuova finanza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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