Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2416 - pubb. 02/11/2010

Affidamento in prova al servizio sociale e necessaria prospettazione di attività lavorativa o di volontariato

Tribunale Torino, 27 Ottobre 2010. Pres., est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Istituti di prevenzione e di pena – Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale – Presupposti per la concessione – Idoneità ad evitare il pericolo della recidiva – Insufficienza – Fattispecie (Legge 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 47, 47 ter).

Ordinamento penitenziario – Istituti di prevenzione e di pena – Misure alternative alla detenzione – Detenzione domiciliare – Condanna per i reati indicati dall’art. 4 bis O. P. – Ostatività – Modalità operative (Legge 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 47 ter).



Va rigettata l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale allorché essa, per la mancata prospettazione di un’attività lavorativa o di volontariato da espletare durante l’esecuzione della misura, si basa soltanto sull’idoneità della misura stessa ad evitare il pericolo della recidiva, la quale (idoneità) invece di per sé sola costituisce il presupposto della detenzione domiciliare “generica” art. 47, comma 1 bis, O.P. (fattispecie nella quale l’istanza di affidamento in prova è stata considerata elusiva del divieto di concessione della detenzione domiciliare “generica” al soggetto condannato per uno dei delitti indicati dall’art. 4 bis O.P.). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)

Diversamente da quanto previsto dall’art. 47 ter, comma 01, O.P. (detenzione domiciliare per il condannato ultrasettantenne) e comma 1 bis (detenzione domiciliare “generica”), rispetto alla detenzione domiciliare divisata dall’art. 47 ter, comma 1, O.P. (detenzione domiciliare per motivi di salute, famiglia o studio) ed a quella prevista dal comma 1 ter dello stesso articolo (detenzione domiciliare alternativa al rinvio dell’esecuzione della pena) la condanna per uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis O.P. costituisce una causa (non “assolutamente ostativa”, ma solo) “relativamente ostativa” alla concessione del beneficio, operante cioè nei modi e nei limiti previsti dallo stesso art. 4 bis. (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


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