Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26721 - pubb. 02/03/2022

Contenuto del contratto di Interest Rate Swap

Appello Bologna, 17 Febbraio 2022. Pres. Aponte. Est. Velotti.


Contratti derivati – Interest Rate Swap – Contenuto del contratto – Mark to Market – Elemento essenziale del contratto – Mancata indicazione nel contratto – Nullità

Contratti derivati – Interest Rate Swap – Contenuto del contratto – Mark to Market – Elemento essenziale del contratto – Mancata indicazione criteri determinazione nel contratto – Nullità

Contratti derivati – Interest Rate Swap – Contenuto del contratto – Costi impliciti – Elemento essenziale del contratto – Mancata indicazione nel contratto – Nullità

Contratti derivati – Interest Rate Swap – Contenuto del contratto – Scenari probabilistici – Elemento essenziale del contratto – Distinzione da Curva Forward – Mancata indicazione nel contratto – Nullità

Contratti derivati – Interest Rate Swap – Altri profili processuali – Rinvio pregiudiziale Corte di Giustizia UE – Mancanza presupposti



Ai fini del giudizio di validità di un’operazione in derivati IRS OTC, non assumono valore determinante in relazione alla valutazione di nullità le informazioni fornite dalla banca al cliente nel corso della fase precontrattuale di negoziazione, contenute in apposite presentazioni, in quanto, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla ampiezza ed esaustività di dette informative, l'indicazione del mark to market, compresa l'esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, l’esplicitazione dei costi impliciti e la prospettazione degli scenari probabilistici devono costituire espressamente oggetto dell’accordo contrattuale ed essere in esso contenute.

La clausola, contenuta in un contratto quadro, che prevede che, nel caso di risoluzione del contratto, la parte inadempiente sia tenuta a corrispondere all'altra “quell'importo che la controparte dimostri di aver speso per stipulare uno o più contratti, che, sulla base di quotazioni di mercato scelte a propria discrezione, sostituiscano integralmente il contratto risolto (Costo di Sostituzione o Mark to Market) o in alternativa un importo pari al 4% in ragione d'anno per la vita residua del contratto risolto” è generica e indeterminata, risolvendosi in un criterio arbitrario di determinazione del mark to market laddove risulta rimesso alla scelta discrezionale della parte.

L’indicazione degli scenari probabilistici dei contratti derivati IRS OTC richiesta per la validità del contratto, non può consistere nella comunicazione al cliente, nella fase antecedente alla stipula, della curva forward; quest’ultima concerne infatti l’andamento dei tassi di interesse del debito originario sulla base di una proiezione futura dell’andamento del valore dei tassi medesimi, e dunque non riguarda direttamente l’IRS, costituendo soltanto uno dei tanti elementi utilizzati per elaborare una valutazione probabilistica degli esiti del contratto derivato alla luce delle pattuizioni e dei molteplici scenari analizzati

Ove occorra accertare la nullità di un contratto derivato IRS OTC per mancata pattuizione nel contratto del mark to market e del suo criterio di calcolo, degli scenari probabilistici e dei costi impliciti, non si ravvisano i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai fini della verifica della compatibilità della normativa italiana al diritto dell’Unione Europea, in quanto le norme interpretate e applicate dal giudice italiano sono le disposizioni generali previste in tema di nullità dei contratti dal codice civile, e non già le norme di settore, di derivazione europea, in materia di obblighi informativi in capi agli intermediari finanziari, ragione per cui il richiamato diritto dell’Unione Europea risulta irrilevante. (Matteo Acciari e Luca Zamagni) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv. ti Matteo Acciari e Luca Zamagni – Axiis Network Legale



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