Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28085 - pubb. 26/10/2022

Cessione in blocco di crediti bancari e legittimazione sostanziale attiva del cessionario

Tribunale Napoli, 18 Ottobre 2022. Est. Cataldi.


Cessione in blocco crediti bancari – Prova della legittimazione attiva del creditore procedente – Opposizione all’esecuzione – Sospensione



La produzione da parte del creditore procedente della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 del T.U.B., in mancanza della produzione del contratto di cessione, non è idonea per dare prova del fatto che il credito ceduto sia compreso in quelli oggetto di cessione e, dunque, della legittimazione attiva del cessionario.

Non sono idonei a tale scopo i documenti interni alla Banca cedente come la “check list di cessione” da cui risulta il codice identificativo del rapporto tra la banca cedente ed il debitore ceduto.

Attraverso tale documento, di per sé privo di autenticità e quindi di valenza probatoria, potrebbe essere assegnato qualsiasi codice a qualsiasi rapporto compreso nella categoria dei “crediti in sofferenza” per giustificare la legittimazione della cessionaria di agire nei confronti del debitore ceduto. (Pasquale Coppola e Francesco Laezza) (riproduzione riservata)



Segnalazione degli avvocati Pasquale Coppola e Francesco Laezza


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



Testo Integrale