Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28107 - pubb. 28/10/2022

Cessione in blocco e deposito del contratto di cessione, privo dell’allegato dei crediti, senza descrizione esaustiva

Tribunale Napoli, 20 Settembre 2022. Est. De Falco.


Cessione in blocco - Omessa descrizione del credito - Difetto di legittimazione



Ai fini della prova dell’intervenuta cessione ex art. 58 TUB il cessionario deve dimostrare la titolarità del rapporto con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

Il mero deposito del contratto di cessione in blocco, privo dell’allegato dei crediti, senza una descrizione sufficientemente compiuta anche in termini di categorie e tempi di maturazione del credito, non è sufficiente per dimostrare l’inclusione dei crediti vantati dall’opposta tra i crediti ceduti. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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