Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28229 - pubb. 19/11/2022

Liquidazione controllata: legittimazione alla presentazione della domanda di apertura

Tribunale Bologna, 27 Settembre 2022. Pres. Florini. Est. Rimondini.


Liquidazione Controllata – Domanda di apertura della procedura – Legittimazione dell’OCC –  Esclusione – Assistenza del debitore – Condizioni

Liquidazione Controllata – Domanda di apertura sottoscritta dal solo OCC – Inammissibilità – Esclusione – Regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. – Applicazione analogica – Sanatoria mediante deposito del ricorso sottoscritto dal debitore – Sussistenza

Liquidazione Controllata – Patrimonio del debitore rappresentato esclusivamente da redditi futuri – Durata della procedura – Acquisizione dei ratei di reddito – Termine finale – Dichiarazione di esdebitazione ex art. 282 CCII – Sussistenza



Dalla lettura degli artt. 268 e 269 CCII emerge che, pur potendo il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata essere presentato dal debitore senza l’assistenza obbligatoria di un difensore munito di mandato alle liti, lo stesso non può provenire unicamente dall’OCC, il quale ha solo il compito di assistere il debitore, assistenza che si concretizza, nel caso di domanda presentata personalmente, nella necessità di presentare telematicamente il ricorso, unitamente alla propria relazione ed agli allegati.

La sottoscrizione del ricorso ex art. 269 CCII da parte del solo OCC non determina l’inammissibilità della domanda, trovando applicazione il disposto dell’art. 182 c.p.c. – quale norma non eccezionale e suscettibile di interpretazione estensiva e applicazione analogica (Cass. 2018/5259) - che consente al tribunale l’assegnazione di un termine al debitore per il deposito del ricorso regolarmente sottoscritto.

Con riferimento alla durata, la procedura di liquidazione controllata - tenuto conto che il Codice della Crisi nulla dispone al riguardo, diversamente dalla l. 3/2012 - potrà essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi ex art. 233 CCII, mentre nel caso in cui l’attivo sia rappresentato solo da quote di redditi futuri, è condivisibile l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Verona, 20 settembre 2022) per cui l’apprensione delle quote di reddito potrà avvenire non oltre la dichiarazione di esdebitazione ottenuta dal debitore ex art. 282 CCII. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it


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