Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28399 - pubb. 17/12/2022

Annullamento del contratto per incapacità naturale: il pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede

Cassazione civile, sez. I, 13 Ottobre 2022, n. 29962. Pres. Genovese. Est. Terrusi.


Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - Presupposti - Pregiudizio anche solo potenziale dell'incapace - Indizio della mala fede dell'altro contraente - Sussistenza - Differenza rispetto all'annullamento dell'atto unilaterale



Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente; la diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità. (massima ufficiale)




Testo Integrale