Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28744 - pubb. 22/02/2023

Sulla determinazione degli interessi dal 21° al 30° anno Buoni Fruttiferi Postali serie Q/P: le Ordinanza Gemelle del Tribunale di Grosseto in aperto contrasto con la Cassazione

Tribunale Grosseto, 12 Febbraio 2023. Est. Frosini.


Buoni postali – Interessi dal ventunesimo anno in poi – Serie Q/P – Modulo prestampato – Mancanza di completezza e univocità di indicazioni



Per il computo degli interessi, con riferimento ai buoni postali serie Q/P, dal ventunesimo anno in poi risulta mancante la completezza e l'univocità delle indicazioni apposte sul modulo prestampato, pertanto la mancanza di disposizioni di senso contrario legittimano l'insorgere di un affidamento contrattuale circa l'applicazione di interessi in misura differenziata ovvero pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e a quelli indicati nel titolo a bimestre per la decade successiva.


La mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura degli ultimi 10 anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale ma risulta invece una circostanza idonea da integrare il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo. (1) (Biagio Campagna) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Biagio Campagna


(1) Il Tribunale di Grosseto con due ordinanze speculari, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale allo stato sussistente sul punto, ha condiviso l’orientamento che tutela in via prioritaria l’affidamento riposto dal cliente sulle risultanze letterali del buono fruttifero.
Ed infatti, pur considerate le ultime pronunce della Corte di Cassazione a sezione semplice sul tema (Cfr. sentenza n. 4878 e n. 4851/22), si ritiene di richiamare l’insegnamento, pure più risalente, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui “la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può…rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 15.06.2007 n. 13979).


Sul punto si segnala anche recente e condivisibile giurisprudenza di merito e in particolare la Corte di Appello di Firenze che, richiamandosi all’apparato argomentativo della suindicata pronuncia del 2007 della Cassazione a Sezioni Unite in tema di ius variandi al fine di riscontrare l’affinità della problematica con quella oggetto dei buoni della serie Q/P ha, in primo luogo, affermato che una modifica in peius del tasso di interesse è possibile solo con riferimento ad ipotesi di sopravvenienze ministeriali”, successive e non già anche nell’ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso di interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all’emissione come nel caso di specie.


In secondo luogo, la Corte, con la suindicata pronuncia, ha altresì evidenziato che la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliature degli ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale ma risulta invece una circostanza idonea ad integrare il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo. sul nucleo concettuale di tale assetto coincide nemmeno altra recente pronuncia delle sezioni unite (Cass. Civ. Sez. Un. 11.02.2009 n. 3963), dalla quale si desume che se è vero che è stato ribadito il principio a tenore del quale il sottoscrittore sempre esposto alle variazioni anche peggiorative del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti per effetto di successivi decreti ministeriali è vero anche che è stato reso evidente come ciò sia possibile ma per effetto di provvedimenti successivi alla sottoscrizione: soluzione diversa da quella proposta nel caso in esame in cui manca sia l'intervento di un provvedimento successivo (il provvedimento del 1986 è anteriore all’emissione di tutti i titoli in contestazione), sia l'integrale ricostruzione a tergo dei valori proposti.


Pertanto risulta pienamente rispondente al sistema il richiamo integrativo come effettuato dal ricorrente per il computo degli interessi dal ventunesimo anno in poi essendo mancata la completezza e l'univocità delle indicazioni apposte sul modulo prestampato che in mancanza di disposizioni di senso contrario legittimavano l'insorgere di un affidamento contrattuale circa l'applicazione di interessi in misura differenziata ovvero pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e a quelli indicati nel titolo a bimestre per la decade successiva.


In secondo luogo la Corte ha evidenziato altresì che la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura degli ultimi 10 anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale ma risulta invece una circostanza idonea da integrare il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo. (Biagio Campagna)


Testo Integrale