Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28828 - pubb. 09/03/2023

Misure protettive richieste ex art. 54, comma 2, CCI con la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza 'con riserva'

Tribunale Lecco, 01 Marzo 2023. Est. Tota.


Strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza – Misure protettive – Nozione – Presupposti – Interpretazione conforme agli artt. 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023



Nonostante il tenore letterale dell’art. 54, comma 2, CCII, secondo periodo, la provvisoria sospensione delle prescrizioni e delle decadenze costituisce, al pari di quanto era previsto dall’art. 168, comma 2, L.F., un effetto stabilito a beneficio dei creditori come conseguenza della sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari derivante dalla domanda di accesso, anche con riserva, ad uno strumento di regolazione della crisi e non può ricondursi alla nozione di “misura protettiva” delineata dall’art. 2, comma 1, lett. p), CCII.


La provvisoria improcedibilità delle azioni dirette all’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale non è inquadrabile nella figura delle “misure protettive” ma si configura piuttosto nell’ordinamento nazionale come un effetto ex lege associato alla domanda di accesso, anche con riserva, ad uno strumento di regolazione della crisi; effetto che prescinde da una espressa richiesta in tal senso del debitore ed è sottratto al regime di conferma o revoca delle misure protettive prefigurato dall’art. 55, comma 3, CCII.


L’effettivo perimetro del procedimento di conferma delle misure protettive devoluto al giudice monocratico dall’art. 55, comma 3, CCII deve essere circoscritto alla misura della sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari indicata nel primo periodo dell’art. 54, comma 2, CCII.


In mancanza di più precise indicazioni da parte del legislatore nazionale, il giudice può “rifiutare” lo stay of individual enforcement actions a favore del debitore, cioè revocare nell’ambito del procedimento regolato dall’art. 55, comma 3, CCII la sospensione delle azioni esecutive e cautelari determinata dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, esclusivamente nei casi in cui lo stay “non sia necessario” o “non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative” a termini del considerando 32 e dell’art. 6, par. 1, secondo periodo, della direttiva (UE) 2019/1023 e purché tale rifiuto “non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa” (art. 6, par. 4).




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