Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28899 - pubb. 22/03/2023

Accordo di ristrutturazione e notifica a creditori esteri non muniti di PEC

Tribunale Ivrea, 20 Febbraio 2023. Pres. Bevilacqua. Est. Petronzi.


Accordo di ristrutturazione - Notifica a creditori esteri non muniti di PEC - Fattispecie



Il Tribunale di Ivrea, a fronte della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi degli artt. 57 e 61 CCI, ha autorizzato l'impresa ricorrente a:


a) notificare ai creditori non aderenti esteri o italiani non muniti di posta elettronica certificata il ricorso a mezzo posta elettronica ordinaria con conferma di lettura e, solo in via residuale, con le forme ordinarie di cui al codice di procedura civile e convenzioni internazionali o bilaterali vigenti, fermo restando che ai creditori non aderenti muniti di PEC, il ricorso dovrà essere notificato con tale strumento certificato;


b) a notificare a tutti i creditori non aderenti (anche ove siano muniti di PEC) i documenti allegati al ricorso rinviando ad apposita virtual data room per l’accesso e l’estrazione di detti allegati al ricorso previa certificazione della conformità a quelli depositati nel fascicolo telematico.


Il Tribunale ha quindi onerato il ricorrente di depositare apposita relazione esplicativa delle notificazioni effettuate ai creditori non aderenti e dei relativi esiti e di visura camerale aggiornata attestante l’espletamento della iscrizione nel registro delle imprese degli accordi di ristrutturazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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