Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29714 - pubb. 14/09/2023

Patto parasociale, esercizio di opzioni put e violazione del divieto di patto leonino

Tribunale Catanzaro, 18 Luglio 2023. Pres. Belcastro. Est. Dattilo.


Patto parasociale - Esercizio di opzioni put - Violazione del divieto del patto leonino



Il patto parasociale contenente l’esercizio di opzioni put è nullo per violazione del divieto del patto leonino solo nell’ipotesi in cui esso preveda un’esclusione assoluta e costante della partecipazione agli utili ed alle perdite e non tuteli un interesse meritevole ai sensi dell'art. 1322 c.c.. Nel caso di specie il patto parasociale è valido in quanto non ricorre la situazione dell’esclusione assoluta e costante di un socio dalle perdite o dagli utili, necessaria per l’alterazione in concreto della causa societatis. Infatti, attraverso il finanziamento in forma partecipativa stipulato un socio ha ottenuto la partecipazione all'impresa per una quota minoritaria pari al 32,73 % del capitale sociale, con la remunerazione del conferimento e la fruizione di una garanzia dell'esborso, mediante il controllo sulla vita sociale con l’inserimento nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale di un componente designato dal socio stesso e la possibilità di dismissione, attribuitagli con l’opzione put; l’altra parte ha, invece, ottenuto il reperimento di un finanziamento a condizioni più favorevoli, ovvero ad un tasso pari all’1,5% sul valore nominale della partecipazione acquisita, senz’altro inferiore al tasso di interesse bancario di un eventuale finanziamento bancario. (Francesca Rinaldi) (riproduzione riservata)




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