Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30472 - pubb. 23/01/2024

Liquidazione controllata: il debitore può rimanere nella disponibilità dell’abitazione fino alla sua liquidazione

Tribunale Ascoli Piceno, 13 Dicembre 2023. Pres. Panichi. Est. Calagna.


Liquidazione Controllata – Immobile adibito ad abitazione principale – Utilizzo da parte del debitore fino alla sua liquidazione – Ammissibilità



Nella liquidazione controllata, è accoglibile l’istanza del debitore di continuare ad utilizzare l’immobile attualmente adibito a casa familiare fino alla sua liquidazione, in ragione di gravi e specifiche ragioni legate, da un lato, alla circostanza che l’immobile è adibito ad abitazione principale dello stesso, dall’altro lato, alla circostanza che, altrimenti, l’istante dovrebbe sopportare da subito delle spese ulteriori che finirebbero per ripercuotersi sull’entità del patrimonio oggetto di liquidazione che verrebbe così ad essere ulteriormente ridotto, a detrimento delle ragioni creditorie; il tutto considerato che, detta conclusione, appare in linea con la ratio di tutela sottesa alle disposizioni del Codice relative alla liquidazione giudiziale e intese a garantire al liquidato l’uso dell’abitazione principale fino alla sua liquidazione (cfr. art. 147 CCII e il nuovo art. 560 c.p.c.). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata) (1)



(1) La pronuncia si segnala per l’applicazione analogica dell’art. 147, co. 2, CCII, dettato nella liquidazione giudiziale e non richiamato espressamente nella liquidazione controllata dall’art. 270, co. 5, CCII, per cui “La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione”.
Curiosamente, la giurisprudenza ha, invece, ritenuto non applicabile analogicamente la disposizione contenuta nel primo comma dell’art. 147 CCII, per cui “Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia” (cfr. Trib. Rimini 14.3.2023, in questa Rivista).


Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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