Procura Generale Cassazione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30990 - pubb. 05/04/2024

Procuratore Nardecchia - Eccezione di carenza di giurisdizione del foro sollevata dal consumatore

Procura Generale della Cassazione, 13 Febbraio 2024. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.


Giurisdizione – Regolamento UE 1215 2012 – Domicilio del consumatore – Oneri di deduzione ed allegazione – Elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo – Data di conclusione del contratto – Rilevanza



Qualora un consumatore, citato in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del foro in forza della sua qualità di consumatore e del suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente nelle sue difese l’eccezione relativa al fatto “che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio” di cui all’art. 17 comma 1 lett. c) Reg. UE 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza internazionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo.


In tema di competenza internazionale l'applicabilità della disciplina della Sezione 4 del Regolamento UE 1215/2012 sulla Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori va valutata con riferimento alla data in cui il contratto è stato concluso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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