Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31059 - pubb. 17/04/2024

Diffamazione - La satira è sottratta al requisito di verità

Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2024, n. 6960. Pres. Travaglino. Est. Ambrosi.


Diritto di satira - Esercizio - Espressioni lesive dell'altrui reputazione - Ammissibilità - Limiti - Funzionalità delle espressioni o delle immagini lesive dell'altrui reputazione rispetto allo scopo satirico perseguito - Valutazione della rilevanza dell’interesse del pubblico all’esposizione del fatto in tale peculiare forma - Necessità - Fattispecie



La satira - estrinsecazione del diritto di critica attraverso l'enfatizzazione e la deformazione della realtà - è sottratta al requisito di verità, in quanto esprime un giudizio ironico su un fatto con l'inverosimiglianza e l'iperbole e anche attraverso l'uso di espressioni o immagini lesive dell'altrui reputazione, pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità al perseguito scopo di denuncia sociale o politica, da valutare in relazione alla rilevanza dell'interesse del pubblico all'esposizione del fatto con tale forma ovvero alla dimensione pubblica della vicenda o alla notorietà delle persone colpite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - nel ritenere diffamatoria la pubblicazione di una fotografia, con relativa didascalia, di una persona a corredo di un articolo satirico riguardante la vicenda giudiziaria penale di un ex Presidente del Consiglio dei ministri, notissimo uomo politico e imprenditore, all'indomani della sua assoluzione in appello - aveva omesso ogni esame del contesto socio-culturale in cui si inseriva l'articolo satirico e delle reazioni dell'opinione pubblica alla notizia dell'assoluzione). (massima ufficiale)




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