Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33006 - pubb. 30/04/2025

Fideiussione: in caso di fallimento del debitore, il creditore deve inoltrare al fallimento istanza ex 1957 c.c.

Tribunale Perugia, 18 Marzo 2025. Est. Ausili.


Fideiussione omnibus - Nullità - Valore di prova privilegiata del Provvedimento Banca d’Italia



In caso di fallimento del debitore, il creditore deve inoltrare l’istanza ex 1957 c.c. verso il fallimento (con insinuazione al passivo) nel rispetto del termine semestrale.


La clausola secondo cui “La Banca potrà far valer i suoi diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” costituisce deroga implica all’art. 1957 c.c. (Francesco Latini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Latini


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