Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33014 - pubb. 02/05/2025

Le azioni esperibili dal liquidatore nel concordato semplificato

Tribunale Ancona, 01 Aprile 2025. Pres. Filippello. Est. Mantovani.


Concordato semplificato - Poteri del liquidatore - Esperimento di ogni azione giurisdizionale a tutela del ceto creditorio



Il liquidatore nominato in sede di omologazione della domanda di concordato semplificato ha la facoltà di esperire ogni azione giurisdizionale a tutela del ceto creditorio, ivi incluse le eventuali azioni di responsabilità e/o recuperatorie o di accertamento finalizzate a massimizzare l’utilità ricavabile da mettere a disposizione dei creditori.


Il fatto che il primo comma dell’art. 25 septies CCII, nel disciplinare la liquidazione del patrimonio, non richiami espressamente le disposizioni di cui all’art. 115 CCII non preclude l’applicazione delle stesse, in forza del più generale principio di applicabilità delle norme di carattere generale in tema di concordato preventivo che non può escludere, nel concordato semplificato, l’esperibilità delle azioni di responsabilità da parte del liquidatore, stante anche l’esigenza di tutelare il superiore ed immanente interesse della massa dei creditori. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Tardella


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