Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33018 - pubb. 02/05/2025
Tribunale di Roma: ammissibile il concordato minore con sola finanza esterna
Tribunale Roma, 07 Aprile 2025. Est. Cottone.
Concordato minore – Tipo liquidatorio – Piano prevedente solo finanza esterna – Ammissibilità
È ammissibile una proposta di concordato minore di tipo liquidatorio, ai sensi dell’art. 74, comma 2, CCII, fondata esclusivamente su finanza esterna messa a disposizione di un parente nell’ambito di un piano rateale di pagamenti. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[Fattispecie di concordato minore proposto a definizione di una debitoria di € 185.000,00, il cui soddisfo per € 18.000,00 avviene con provvista della madre del debitore, impegnata a corrispondere la somma mensile di € 528,00, per 34 mensilità, per complessivi € 18.000,00. Il concordato è stato omologato in modo forzoso ex art. 80 CCII, stante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto della convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata]
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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