Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33567 - pubb. 01/09/2025
Riproposizione di una domanda concordataria a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze
Tribunale Taranto, 16 Luglio 2025. Pres. Federici. Est. De Francesca.
La riproposizione di una domanda a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze, ed in quanto tale ragionevolmente esposta alla statuizione (nel merito) della inammissibilità invece preclusa unicamente dalla pronunzia (in rito) della anticipata estinzione conseguente alla rinuncia, conduce al recupero applicativo del vaglio richiesto dall’art. 47 co. 6 ccii.
Detta norma (secondo una esegesi rigorosamente restrittiva poiché coerente con la sottesa ratio volta a contenere il diritto del debitore di reiterare la ripresentazione di proposte che costituiscano mere repliche delle precedenti e con esse la possibilità di conseguire automaticamente, ed indipendentemente dalla richiesta di misure protettive, quantomeno l’effetto impeditivo della liquidazione giudiziale) può dirsi positivamente integrato soltanto in presenza di “fatti” oggettivi, nuovi, non prospettati né prospettabili al momento della precedente domanda, suscettibili di rappresentare in melius una seria, effettiva ed apprezzabile modifica della realtà aziendale o della mutata situazione patrimoniale, economica e finanziaria, e come tali idonei a rendere plausibile ed appetibile una nuova opportunità di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Ne consegue che, agli effetti della utile ripresentazione della domanda, devono ritenersi escluse dal novero delle mutate circostanze le sopravvenute modifiche del quadro normativo, come invece opinato dalla ricorrente, o finanche la scelta di un diverso strumento di ristrutturazione, trattandosi in tal caso di circostanze, normative e processuali, evidentemente estranee alla vita della impresa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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